| L' A. dichiara che i Comuni hanno l' obbligo di dotarsi dell' atto di
approvazione regionale dei progetti concernenti le discariche per i
rifiuti urbani, al pari di ogni altro soggetto, ma esclude che i
Comuni medesimi debbano munirsi di autorizzazione regionale per l'
installazione e la gestione delle dette discariche. In tal modo, l'
A. si pone contro la corrente maggioritaria della giurisprudenza
compresa quella della Corte Suprema di Cassazione, una sentenza della
quale -la 18 giugno 1987- e' presa a base per la relativa
confutazione. E' interessante l' esame letterale, logico, delle varie
normative del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, e della l. 9 novembre
1988, n. 475, di conversione del d.l. 9 settembre 1988, n. 397,
recanti disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
industriali, attraverso il quale l' A. perviene alla conclusione,
gia' indicata, fugando qualsiasi timore che la discarica comunale non
autorizzata dalla Regione possa sfuggire alle eventuali prescrizioni
che con l' autorizzazione stessa posso essere imposte. La sufficienza
della sola approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici, con
esclusione della autorizzazione alla installazione e gestione delle
discariche per rifiuti urbani smaltiti direttamente dai comuni, e'
dimostrata anche e soprattutto dal fatto che alcune leggi regionali
non pretendono l' autorizzazione anzidetta, come quelle dell' Abruzzo
n. 60 del 23 maggio 1985 e della Basilicata n. 22 del 4 settembre
1986. Interessante e' anche la delibera del Consiglio Regionale della
Puglia n. 647 in data 24 novembre 1987, in cui viene richiamata una
espressa osservazione formulata dal Governo della Repubblica che
dichiarava "contraddittorio assoggettare i Comuni ad autorizzazione
per l' esercizio di attivita' che gli artt. 3 e 8 del d.p.r. 915 del
1982 pongono obbligatoriamente a carico dei Comuni stessi".
| |