Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


180728
IDG891508238
89.15.08238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caccini Riccardo
E' proprio vero che anche per le discariche comunali, come per tutte le altre, vige l' obbligo di autorizzazione?
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 3, pt. 4, pag. 777-783
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801
L' A. dichiara che i Comuni hanno l' obbligo di dotarsi dell' atto di approvazione regionale dei progetti concernenti le discariche per i rifiuti urbani, al pari di ogni altro soggetto, ma esclude che i Comuni medesimi debbano munirsi di autorizzazione regionale per l' installazione e la gestione delle dette discariche. In tal modo, l' A. si pone contro la corrente maggioritaria della giurisprudenza compresa quella della Corte Suprema di Cassazione, una sentenza della quale -la 18 giugno 1987- e' presa a base per la relativa confutazione. E' interessante l' esame letterale, logico, delle varie normative del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, e della l. 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del d.l. 9 settembre 1988, n. 397, recanti disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, attraverso il quale l' A. perviene alla conclusione, gia' indicata, fugando qualsiasi timore che la discarica comunale non autorizzata dalla Regione possa sfuggire alle eventuali prescrizioni che con l' autorizzazione stessa posso essere imposte. La sufficienza della sola approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici, con esclusione della autorizzazione alla installazione e gestione delle discariche per rifiuti urbani smaltiti direttamente dai comuni, e' dimostrata anche e soprattutto dal fatto che alcune leggi regionali non pretendono l' autorizzazione anzidetta, come quelle dell' Abruzzo n. 60 del 23 maggio 1985 e della Basilicata n. 22 del 4 settembre 1986. Interessante e' anche la delibera del Consiglio Regionale della Puglia n. 647 in data 24 novembre 1987, in cui viene richiamata una espressa osservazione formulata dal Governo della Repubblica che dichiarava "contraddittorio assoggettare i Comuni ad autorizzazione per l' esercizio di attivita' che gli artt. 3 e 8 del d.p.r. 915 del 1982 pongono obbligatoriamente a carico dei Comuni stessi".
d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 l. 9 novembre 1988, n. 475



Ritorna al menu della banca dati