| Il P.M. vede accentuata la posizione di parte in contrapposizione con
le funzione del giudice caratterizzate da una maggiore terzieta'.
Tale organo, infatti, e' stato privato del potere di adottare le
misure cautelari con la sola eccezione della facolta' di disporre il
fermo, mentre gli atti che assume nel corso delle indagini
preliminari assolvono, di regola, ad una funzione investigativa.
Questa nuova collocazione dell' organo di accusa non comporta,
tuttavia, una parificazione di poteri con la difesa, come si rileva
dalle disposizioni che gli attribuiscono una serie di funzioni che
mal si conciliano con il concetto di parte tour court. Analogamente,
anche l' affermazione del giudice come organo del tutto super partes
va parzialmente corretta alla luce di quelle disposizioni che
consentono al giudice delle indagini preliminari una certa
interferenza nelle indagini stesse e a quello del dibattimento di
emettere una sentenza di condanna in contrasto con le conclusioni
espresse dall' accusa. Tale impostazione e' un necessario corollario
dello scopo finale del processo, che e' quello di accertare la
verita'. Altro pilastro fondamentale del nuovo processo e' il
recupero della funzione investigativa svolta nel corso delle indagini
preliminari dal P.M. e dalla polizia giudiziaria con finalita'
essenzialmente preprocessuali, che e' tenuta ben distinta dalla fase
di acquisizione delle prove, procrastinata, salvo eccezioni, al
dibattimento, attraverso il confronto dialettico delle parti
processuali (cross examination). Notevole e' stato lo sforzo profuso
nell' introduzione di alcuni meccanismi, specificamente indicati,
volti ad accorciare al massimo i tempi lunghi dell' attuale processo,
che incidono negativamente sul carico giudiziario, sulla tutela della
collettivita' e, in definitiva, sulla stessa posizione dell'
imputato, attesa la sostanziale ingiustizia di una decisione presa a
notevole d istanza dalla data del fatto.
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