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Documento


180731
IDG891508241
89.15.08241 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ceniccola Raffaele
Il nuovo codice di procedura penale: principi e presupposti per il buon funzionamento
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 3, pt. 4, pag. 797-804
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68
Il P.M. vede accentuata la posizione di parte in contrapposizione con le funzione del giudice caratterizzate da una maggiore terzieta'. Tale organo, infatti, e' stato privato del potere di adottare le misure cautelari con la sola eccezione della facolta' di disporre il fermo, mentre gli atti che assume nel corso delle indagini preliminari assolvono, di regola, ad una funzione investigativa. Questa nuova collocazione dell' organo di accusa non comporta, tuttavia, una parificazione di poteri con la difesa, come si rileva dalle disposizioni che gli attribuiscono una serie di funzioni che mal si conciliano con il concetto di parte tour court. Analogamente, anche l' affermazione del giudice come organo del tutto super partes va parzialmente corretta alla luce di quelle disposizioni che consentono al giudice delle indagini preliminari una certa interferenza nelle indagini stesse e a quello del dibattimento di emettere una sentenza di condanna in contrasto con le conclusioni espresse dall' accusa. Tale impostazione e' un necessario corollario dello scopo finale del processo, che e' quello di accertare la verita'. Altro pilastro fondamentale del nuovo processo e' il recupero della funzione investigativa svolta nel corso delle indagini preliminari dal P.M. e dalla polizia giudiziaria con finalita' essenzialmente preprocessuali, che e' tenuta ben distinta dalla fase di acquisizione delle prove, procrastinata, salvo eccezioni, al dibattimento, attraverso il confronto dialettico delle parti processuali (cross examination). Notevole e' stato lo sforzo profuso nell' introduzione di alcuni meccanismi, specificamente indicati, volti ad accorciare al massimo i tempi lunghi dell' attuale processo, che incidono negativamente sul carico giudiziario, sulla tutela della collettivita' e, in definitiva, sulla stessa posizione dell' imputato, attesa la sostanziale ingiustizia di una decisione presa a notevole d istanza dalla data del fatto.
d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447



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