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181055
IDG891208560
89.12.08560 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coscia Antonio
Effetti della trascrizione tardiva ex art. 14 legge matrimoniale 1929/847 dell' atto di matrimonio canonico
Amm. it., an. 44 (1989), fasc. 2, pag. 276-279
D94611; D30123
Secondo il Concordato, lo Stato e' impegnato a trascrivere, in ogni momento e tempo posteriore alla celebrazione, a richiesta delle parti interessate, l' atto di contrazione del vincolo matrimoniale canonico c.d. concordatario. Viene affrontato il problema relativo agli effetti derivanti dalla tardiva trascrizione, tenendo conto dell' orientamento giurisprudenziale di riconoscere l' effetto ex tunc. La questione degli "effetti" assume particolare importanza in quanto talune p.a. di corpi militari-amministrativi adottano provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti che hanno contratto matrimonio canonico (segreto, non ancora trascritto) in data non ammissibile secondo i regolamenti interni della p.a., i quali pongono a carico degli arruolati dei limiti di eta' e di servizio per contrarre matrimonio.
art. 34 Conc. art. 5 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 14 l. 27 maggio 1929, n. 847
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