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181056
IDG891208561
89.12.08561 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scopa Asterino
La deliberazione di liquidazione delle spese a calcolo non abbisogna di autorizzazioni o visti
Amm. it., an. 44 (1989), fasc. 2, pag. 279-282
D1215
Attraverso l' approfondimento della normativa in vigore, nonche' della giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, le deliberazioni di liquidazione delle spese a calcolo che non rientrano tra quelle indicate dall' art. 100 del t.u. 383/1934, sostituito dall' art. 7 l. 530/1947, non abbisognano di autorizzazione alcuna, e quindi e' sufficiente l' assunzione di una deliberazione di acquisto e liquidazione non annullata ex art. 59 l. 62/1953.
art. 100 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 art. 7 l. 9 giugno 1947, n. 530 art. 59 l. 10 febbraio 1953, n. 62
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