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181309
IDG890608814
89.06.08814 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonamore Daniele
Occupazione illecita di terreni ad opera della p.a.: interruzione della prescrizione (art. 2943 c.c.) e riconoscimento (art. 2944 c.c.) del diritto al risarcimento. Termine iniziale e finale per rivalutazione e interessi
Nota a App. Trieste 8 febbraio 1988
Giust. civ., an. 38 (1988), fasc. 11, pt. 1, pag. 2707-2714
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D13131; D1600; D3070; D3080
La presente sentenza ha accuratamente vagliato e correttamente deciso in merito ai fatti interattivi della novella ipotesi di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, introdotto ex novo dalla decisione a sezioni unite n. 1464/1983. L' intimazione inviata nell' interesse di rappresentati da una associazione di categoria e' valida ad interrompere la prescrizione (art. 2943 c.c.). Cosi', il riconoscimento del debito, a qualunque titolo, effettuato dal debitore divenuto nel frattempo proprietario per fatto illecito vale ad interrompere la pretesa prescrizione (art. 2944 c.c.). Tanto piu' se al riconoscimento fa seguito il deposito presso la tesoreria provinciale della somma ritenuta dovuta, che e' la forma pubblicistica dell' offerta reale contemplata dal diritto privato (art. 1209 c.c.). La sentenza annotata erra viceversa nell' escludere rivalutazione ed interessi per il periodo precedente al biennio di occupazione legittima e nel fissare al momento del deposito della sentenza, anziche' a quello del soddisfo, la rivalutazione del debito di valore. Assolutamente da condividere, infine, il principio di includere nel risarcimento anche le parti del fondo, non direttamente apprese, ma divenute inaccessibili, inutilizzabili e/o prive di qualsiasi utilita' economica.
art. 2943 c.c. art. 2944 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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