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181348
IDG890608853
89.06.08853 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papaleoni Marco
Rapporti tra licenziamento disciplinare e licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Nota a Cass. sez. lav. 28 settembre 1988, n. 5262
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 1, pt. 1, pag. 59-64
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74701; D74702
L' A. evidenzia l' aspetto originale che caratterizza la sentenza in esame, costituito dalla innovativa prospettazione accolta in ordine ai rapporti intercorrenti fra licenziamento per giustificato motivo soggettivo, identificato nella figura piu' generale del licenziamento per colpa o disciplinare, e licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Secondo la decisione, che l' A. sottopone a critica, il giudice investito della questione relativa alla legittimita' di un licenziamento dovrebbe verificare la configurabilita' o meno di un giustificato motivo soggettivo, e solo in caso di risposta negativa dovrebbe passare all' esame della sussistenza nella specie di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Viene ipotizzata, cosi', una sorta di gradualita'.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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