Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


181367
IDG890608872
89.06.08872 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Berdusco Alberto
Rapporti tra legge generale e legge speciale
Osservazione a Cass. sez. I civ. 16 novembre 1988, n. 6193
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 2, pt. 1, pag. 308
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D531; D5001
Il disposto congiunto degli artt. 12 l. 1354/1962 e 3 l. 329/1974 prescrive la duplice indicazione su etichetta e tappo della sede dello stabilimento di produzione della birra. Il d.p.r. 322 del 1982 ha modificato l' ordinamento attraverso una regolamentazione generale delle etichettature dei generi alimentari, che prevede un' unica indicazione del luogo dello stabilimento di produzione. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del Pretore per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, avendo egli condannato un' impresa produttrice di birra che non aveva apposto la duplice indicazione. La normativa del 1982 aveva cioe' abrogato la precedente. L' A. si chiede, pero', se non si doveva tener conto del principio "lex posterior generalis non derogat priori speciali". La normativa del 1982, infatti, ha carattere di generalita' rispetto alla precedente.
art. 12 l. 16 agosto 1962, n. 1354 art. 3 l. 16 luglio 1974, n. 329 d.p.r. 18 maggio 1982, n. 322
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati