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181374
IDG890608879
89.06.08879 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giustiniani Giorgio
La conferenza personale degli arbitri
Nota a Cass. sez. II civ. 19 luglio 1988, n. 4695
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 2, pt. 1, pag. 403-404
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4463; D44651; D44650
La sentenza in esame sottolinea il carattere inderogabile dell' art. 823 c.p.c., ed in particolare del comma 1 che impone agli arbitri di deliberare il lodo "in conferenza personale di tutti". La norma in questione riguarda il caso di pluralita' di arbitri, e prevede la possibilita' che il lodo venga deliberato a maggioranza degli stessi. Tanto nel caso di decisione a maggioranza quanto nel caso di decisione unanime, occorre comunque la presenza di tutti gli arbitri al momento della deliberazione. Quindi tutti gli arbitri, complessivamente intesi, costituiscono il giudice arbitrale al quale le parti si rivolgono. Se ne manca uno, il lodo e' nullo.
art. 823 c.p.c. art. 828 c.p.c. art. 829 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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