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| IDG890608885 | |
| 89.06.08885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Schermi Aldo
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| Convalida di sfratto per morosita' intimata al conduttore fallito.
Ammissibilita' dell' opposizione tardiva del conduttore tornato in
bonis
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| Nota a Pret. Celano 9 maggio 1988
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| Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 2, pt. 1, pag. 464-467
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4401; D44011; D31330
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| Questa la vicenda processuale esaminata dalla sentenza: un
imprenditore, esercente un' attivita' commerciale in un immobile
concessogli in locazione, viene dichiarato fallito. Il locatore
notifica al conduttore (fallito) intimazione di sfratto per morosita'
e contestuale citazione per la convalida. All' udienza fissata, il
conduttore non si costituisce, ma compare personalmente dichiarando
il suo stato di fallito. Il Pretore -errando, come giustamente
rilevato nella sentenza annotata- rinvia la causa ad altra udienza
disponendo la notificazione della relativa ordinanza al curatore del
fallimento. Questi compare all' udienza senza costituirsi, essendogli
stata negata l' autorizzazione dal giudice delegato. Il Pretore,
rilevata la mancata comparizione (rituale) dell' intimato, con
ordinanza convalida lo sfratto (nei confronti del conduttore
fallito). Il conduttore, ritornato in bonis (essendo stato chiuso il
fallimento per mancanza di passivo), propone opposizione ex art. 668
c.p.c. avverso l' ordinanza di convalida. L' A. affronta il problema
dell' ammissibilita' o meno dell' opposizione tardiva, indicando le
motivazioni per cui ritiene ammissibile l' opposizione tardiva,
peraltro riconosciuta anche dal Pretore, ma con motivazioni diverse.
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| art. 43 l. fall.
art. 663 c.p.c.
art. 668 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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