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181380
IDG890608885
89.06.08885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Schermi Aldo
Convalida di sfratto per morosita' intimata al conduttore fallito. Ammissibilita' dell' opposizione tardiva del conduttore tornato in bonis
Nota a Pret. Celano 9 maggio 1988
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 2, pt. 1, pag. 464-467
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4401; D44011; D31330
Questa la vicenda processuale esaminata dalla sentenza: un imprenditore, esercente un' attivita' commerciale in un immobile concessogli in locazione, viene dichiarato fallito. Il locatore notifica al conduttore (fallito) intimazione di sfratto per morosita' e contestuale citazione per la convalida. All' udienza fissata, il conduttore non si costituisce, ma compare personalmente dichiarando il suo stato di fallito. Il Pretore -errando, come giustamente rilevato nella sentenza annotata- rinvia la causa ad altra udienza disponendo la notificazione della relativa ordinanza al curatore del fallimento. Questi compare all' udienza senza costituirsi, essendogli stata negata l' autorizzazione dal giudice delegato. Il Pretore, rilevata la mancata comparizione (rituale) dell' intimato, con ordinanza convalida lo sfratto (nei confronti del conduttore fallito). Il conduttore, ritornato in bonis (essendo stato chiuso il fallimento per mancanza di passivo), propone opposizione ex art. 668 c.p.c. avverso l' ordinanza di convalida. L' A. affronta il problema dell' ammissibilita' o meno dell' opposizione tardiva, indicando le motivazioni per cui ritiene ammissibile l' opposizione tardiva, peraltro riconosciuta anche dal Pretore, ma con motivazioni diverse.
art. 43 l. fall. art. 663 c.p.c. art. 668 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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