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| IDG890908938 | |
| 89.09.08938 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Buzzi Fabio
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| Sulla valutazione dell' ipoacusia da rumore industriale in ambito
penale
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| Riv. it. med. leg., an. 11 (1989), fasc. 2, pt. 2, pag. 557-589
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D58; D51850; D777; D701; D18804
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| Vengono preliminarmente richiamate, anche a mente della
giurisprudenza di Cassazione e della piu' recente dottrina
medico-legale, le sostanziali difformita' di presupposti concettuali
che devono informare la valutazione delle ipoacusie da rumore
industriale in ambito penale, rispetto a quelli -oltre tutto ancora
mal definiti- che sono correntemente impiegati in ambito assicurativo
sociale. Poiche' la rigorosa tutela penalistica dell' incolumita'
psico-fisica impone necessariamente l' applicazione di una
criteriologia valutativa estremamente attenta ad ogni sua
apprezzabile modificazione peggiorativa, atteso che i comuni metodi
di quantificazione percentuale dei deficit uditivi sono condizionati
da molteplici variabili largamente discrezionali e per molti versi
arbitrarie, ma -soprattutto- da predominanti finalita' di ordine
assicurativo, basate sul parametro della capacita' lavorativa, si
reputa convenientemente applicabile in ambito penale il metodo
Merluzzi, specificamente impostato per classificare il mero deficit
uditivo di natura professionale, a prescindere dalle sue
ripercussioni sulla capacita' lavorativa. Da ultimo, viene presentata
una rassegna casistica esemplificativa dei risultati valutativi
ottenibili con tale metodo in soggetti esposti a rumore industriale
ed esaminati in ambito peritale con riferimento all' art. 590 c.p.
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| art. 590 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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