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181455
IDG890908960
89.09.08960 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grosso Carlo Federico
Tenuta irregolare delle scritture contabili inidonea ad ostacolare la ricostruzione del giro di affari e non punibilita' del contribuente ai sensi dell' art. 1 ult. cpv. l. n. 516/82
Nota a Trib. Larino 30 aprile 1988
Riv. it. dir. proc. pen., an. 32 (1989), fasc. 1, pag. 451-455
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2191; D538
Secondo la decisione del Tribunale, l' irregolarita' della tenuta delle scritture contabili deve essere idonea ad impedire o quantomeno ad ostacolare la ricostruzione del giro degli affari del contribuente per avere rilevanza penale. Non lo e' se si configura una semplice irregolarita', e non un' omissione, come il ritardo circoscritto di annotazioni per ammontari modesti nei libri contabili di operazioni comunque registrate. L' A. annota la sentenza che, afferma, costituisce un contributo del tutto condivisibile all' opera di razionalizzazione del contenuto della contravvenzione prevista dall' ultimo comma dell' art. 1 della l. 516/1982.
art. 22 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 1 l. 7 agosto 1982, n. 516
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