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181493
IDG891008998
89.10.08998 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gentilli Giorgio
Cancellazione dell' articolo di credito dal "campione" e acquiescenza della decisione di I grado
Nota a Cass. sez. I civ. 22 ottobre 1987, n. 7793
Dir. prat. trib., vol. 60, (1989), fasc. 3, pt. 2, pag. 592-597
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2175; D4207
La sentenza annotata costituisce un' applicazione al diritto tributario dei principi propri del processo civile a proposito dell' istituto dell' acquiescenza. Secondo l' art. 329 c.p.c., salvi i casi di revocazione di cui all' art. 395, nn. 1,2,3 e 6, l' acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalle legge ne esclude la proponibilita'. L' impugnazione parziale importa acquiescenza delle parti della sentenza non impugnate. Nell' interpretare il principio suddetto, la Suprema Corte ha ritenuto che la cancellazione da parte dell' ufficio del registro dell' articolo di credito da campione, a seguito di sentenza favorevole al contribuente, costituisca acquiescenza da parte dell' ufficio alla sentenza, e pertanto precluda l' impugnazione.
art. 329 c.p.c. art. 395 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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