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181562
IDG891509067
89.15.09067 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Polotti Di Zumaglia Alberto
Tardivo pagamento del premio nel contratto di assicurazione RCA
Nota a Pret. Lucca 25 febbraio 1989
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 830-842
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3161; D31651
Nel caso risolto dalla sentenza che viene annotata si e' ravvisata la figura dell' adiectus solutionis causa in capo all' amministrazione postale, la quale consegnando un plico spedito da un agente di assicurazioni e contenente certificato e contrassegno di un' assicurazione RCA, ha ritirato il valore del contro-assegno corrispondente all' importo del premio di assicurazione scaduto. In conseguenza di tale impostazione la sentenza ha considerato valido ed efficace il pagamento suindicato facendo cosi' decorrere dal momento della materiale consegna del denaro la riattivazione delle garanzie sospese ex art. 1901, comma 2, c.c. Richiamati i principi che regolano la figura dell' adiectus ed escluso che gli stessi possano venire applicati in capo all' amministrazione postale, si avanzano perplessita' sulla soluzione adottata dalla sentenza. La fattispecie viene esaminata sotto il profilo delle conseguenze relative al tardivo pagamento del premio di assicurazione con accenno alle possibili modalita' di detto pagamento. Viene cosi' prospettata la possibilita' che il caso si risolvesse con richiamo alla corrente giurisprudenziale per la quale l' accettazione, senza riserve, da parte dell' assicuratore del pagamento di un premio gia' scaduto puo' rappresentare sua rinuncia ad invocare la sospensione delle garanzie previste dall' art. 1901 comma 2 c.c. Esaminata infine la funzione di certificato e contrassegno dell' assicurazione RCA si rileva come l' assicuratore sia tenuto verso i terzi danneggiati che per il periodo sugli stessi indicato agiscano direttamente nei suoi confronti salva l' eventuale rivalsa verso l' assicurato in caso di mancato pagamento del premio.
art. 1901 comma 2 c.c.



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