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| IDG891509067 | |
| 89.15.09067 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Polotti Di Zumaglia Alberto
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| Tardivo pagamento del premio nel contratto di assicurazione RCA
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| Nota a Pret. Lucca 25 febbraio 1989
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| Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 830-842
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3161; D31651
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| Nel caso risolto dalla sentenza che viene annotata si e' ravvisata la
figura dell' adiectus solutionis causa in capo all' amministrazione
postale, la quale consegnando un plico spedito da un agente di
assicurazioni e contenente certificato e contrassegno di un'
assicurazione RCA, ha ritirato il valore del contro-assegno
corrispondente all' importo del premio di assicurazione scaduto. In
conseguenza di tale impostazione la sentenza ha considerato valido ed
efficace il pagamento suindicato facendo cosi' decorrere dal momento
della materiale consegna del denaro la riattivazione delle garanzie
sospese ex art. 1901, comma 2, c.c. Richiamati i principi che
regolano la figura dell' adiectus ed escluso che gli stessi possano
venire applicati in capo all' amministrazione postale, si avanzano
perplessita' sulla soluzione adottata dalla sentenza. La fattispecie
viene esaminata sotto il profilo delle conseguenze relative al
tardivo pagamento del premio di assicurazione con accenno alle
possibili modalita' di detto pagamento. Viene cosi' prospettata la
possibilita' che il caso si risolvesse con richiamo alla corrente
giurisprudenziale per la quale l' accettazione, senza riserve, da
parte dell' assicuratore del pagamento di un premio gia' scaduto puo'
rappresentare sua rinuncia ad invocare la sospensione delle garanzie
previste dall' art. 1901 comma 2 c.c. Esaminata infine la funzione di
certificato e contrassegno dell' assicurazione RCA si rileva come l'
assicuratore sia tenuto verso i terzi danneggiati che per il periodo
sugli stessi indicato agiscano direttamente nei suoi confronti salva
l' eventuale rivalsa verso l' assicurato in caso di mancato pagamento
del premio.
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| art. 1901 comma 2 c.c.
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