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181567
IDG891509072
89.15.09072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Se il Pretore sia o meno competente a modificare in via d' urgenza il provvedimento di affidamento della prole quando il giudizio di separazione sia pendente in grado d' appello
Nota a Pret. Taranto 15 marzo 1988
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 885-891
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30126; D40222; D44022; D4413
La sentenza in nota ha ritenuto che il Pretore e' incompetente ad emettere provvedimenti di urgenza in materia di affidamento di figli minori quando sia pendente l' appello contro la sentenza che ha pronunciato la separazione fra i genitori, anche quando tale sentenza sia stata impugnata solo nella parte relativa all' assegno di mantenimento della prole. Tale opinione merita piena adesione poiche', come ha rilevato esattamente il giudicante, i provvedimenti sull' affidamento della prole e quelli sull' assegno di mantenimento della stessa non sono indipendenti, autonomi e scindibili, ma sono strettamente connessi ed interdipendenti, come si evince da una rapida lettura dell' art. 155 c.c. Pertanto, essendo tali capi della sentenza interdipendenti, l' appello su un capo (assegno di mantenimento) vale a far ritenere pendente l' appello anche sull' altro capo (affidamento dei minori), con la conseguenza che, a norma dell' art. 701 c.p.c., quando v' e' causa pendente per il merito, la competenza ad emettere il chiesto provvedimento di urgenza spetta al giudice della causa pendente per il merito. L' esclusione della competenza di una diversa autorita' giudiziaria quando sia ancora pendente la causa di separazione discende, altresi', dal sistema delle impugnazioni, in base al quale solo quando la sentenza di separazione sia divenuta irrevocabile puo' profilarsi la competenza di un' autorita' giudiziaria diversa, mentre il regime delle impugnazioni verrebbe sovvertito se si ammettesse la competenza di una diversa autorita' giudiziaria quando e' ancora pendente il giudizio di separazione. Inoltre, anche non dando peso a tali considerazioni, non potrebbe dimenticarsi che dell' invocato provvedimento d' urgenza difettavano i requisiti (esistenza d' un "diritto"), essendo pacifico che non sussiste un diritto dei genitori all' affidamento della prole.
art. 38 disp. att. c.c. art. 155 c.c. art. 701 c.p.c.



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