| La sentenza in nota ha ritenuto che il Pretore e' incompetente ad
emettere provvedimenti di urgenza in materia di affidamento di figli
minori quando sia pendente l' appello contro la sentenza che ha
pronunciato la separazione fra i genitori, anche quando tale sentenza
sia stata impugnata solo nella parte relativa all' assegno di
mantenimento della prole. Tale opinione merita piena adesione
poiche', come ha rilevato esattamente il giudicante, i provvedimenti
sull' affidamento della prole e quelli sull' assegno di mantenimento
della stessa non sono indipendenti, autonomi e scindibili, ma sono
strettamente connessi ed interdipendenti, come si evince da una
rapida lettura dell' art. 155 c.c. Pertanto, essendo tali capi della
sentenza interdipendenti, l' appello su un capo (assegno di
mantenimento) vale a far ritenere pendente l' appello anche sull'
altro capo (affidamento dei minori), con la conseguenza che, a norma
dell' art. 701 c.p.c., quando v' e' causa pendente per il merito, la
competenza ad emettere il chiesto provvedimento di urgenza spetta al
giudice della causa pendente per il merito. L' esclusione della
competenza di una diversa autorita' giudiziaria quando sia ancora
pendente la causa di separazione discende, altresi', dal sistema
delle impugnazioni, in base al quale solo quando la sentenza di
separazione sia divenuta irrevocabile puo' profilarsi la competenza
di un' autorita' giudiziaria diversa, mentre il regime delle
impugnazioni verrebbe sovvertito se si ammettesse la competenza di
una diversa autorita' giudiziaria quando e' ancora pendente il
giudizio di separazione. Inoltre, anche non dando peso a tali
considerazioni, non potrebbe dimenticarsi che dell' invocato
provvedimento d' urgenza difettavano i requisiti (esistenza d' un
"diritto"), essendo pacifico che non sussiste un diritto dei genitori
all' affidamento della prole.
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