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181569
IDG891509074
89.15.09074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Core Sergio
Questioni in tema di fusione e di deliberazioni nulle o inesistenti di societa' di capitali
Nota a ord. Trib. Tempi Pausania 7 gennaio 1988
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 901-917
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3126; D312202
L' opinione dottrinale e giurisprudenziale che attribuisce natura costitutiva alle forme di pubblicita' sancite dall' art. 2504 c.c. in tema di fusione di societa' trova valido fondamento nel sistema normativo vigente e nelle non poche incongruenze cui conduce l' opposta tesi della pubblicita' notizia. Del tutto inappagante e' invece l' indirizzo espresso dalla Cassazione in materia di deliberazioni inesistenti, apoditticamente identificate in quelle nelle quali sia mancata la convocazione o la votazione dei soci o la verbalizzazione delle operazioni assembleari. Non e' infatti possibile individuare l' essenza della deliberazione in questa o in quell' altra delle regole disciplinanti il procedimento formativo della volonta' sociale, riconducendo alla loro violazione la categoria delle deliberazioni inesistenti. Al contrario, i requisiti di esistenza della delibera coincidono con i requisiti di esistenza dell' organo assembleare. Per tale via, soltanto una delibera che non sia espressione della maggioranza dei soggetti aventi diritto al voto va considerata inesistente, mentre tutte le altre anomalie verificatesi nell' iter di formazione della volonta' sociale -e cioe' tanto nel momento della convocazione quanto nel corso dell' adunanza- possono essere causa di impugnativa ai sensi dell' art. 2377 c.c. Infine, anche l' esecuzione di una delibera nulla o inesistente puo' essere sospesa ai sensi dell' art. 2378 c.c., che, seppure previsto per le deliberazioni annullabili, e' suscettibile di applicazione analogica in ogni altro procedimento di ablazione della delibera trattandosi di norma speciale e non eccezionale.
art. 2377 c.c. art. 2378 c.c. art. 2504 c.c.



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