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| IDG891509074 | |
| 89.15.09074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Del Core Sergio
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| Questioni in tema di fusione e di deliberazioni nulle o inesistenti
di societa' di capitali
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| Nota a ord. Trib. Tempi Pausania 7 gennaio 1988
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| Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 901-917
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3126; D312202
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| L' opinione dottrinale e giurisprudenziale che attribuisce natura
costitutiva alle forme di pubblicita' sancite dall' art. 2504 c.c. in
tema di fusione di societa' trova valido fondamento nel sistema
normativo vigente e nelle non poche incongruenze cui conduce l'
opposta tesi della pubblicita' notizia. Del tutto inappagante e'
invece l' indirizzo espresso dalla Cassazione in materia di
deliberazioni inesistenti, apoditticamente identificate in quelle
nelle quali sia mancata la convocazione o la votazione dei soci o la
verbalizzazione delle operazioni assembleari. Non e' infatti
possibile individuare l' essenza della deliberazione in questa o in
quell' altra delle regole disciplinanti il procedimento formativo
della volonta' sociale, riconducendo alla loro violazione la
categoria delle deliberazioni inesistenti. Al contrario, i requisiti
di esistenza della delibera coincidono con i requisiti di esistenza
dell' organo assembleare. Per tale via, soltanto una delibera che non
sia espressione della maggioranza dei soggetti aventi diritto al voto
va considerata inesistente, mentre tutte le altre anomalie
verificatesi nell' iter di formazione della volonta' sociale -e cioe'
tanto nel momento della convocazione quanto nel corso dell' adunanza-
possono essere causa di impugnativa ai sensi dell' art. 2377 c.c.
Infine, anche l' esecuzione di una delibera nulla o inesistente puo'
essere sospesa ai sensi dell' art. 2378 c.c., che, seppure previsto
per le deliberazioni annullabili, e' suscettibile di applicazione
analogica in ogni altro procedimento di ablazione della delibera
trattandosi di norma speciale e non eccezionale.
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| art. 2377 c.c.
art. 2378 c.c.
art. 2504 c.c.
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