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| IDG891509075 | |
| 89.15.09075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bianco Rosanna
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| Nomina di un curatore allo scomparso per l' instaurazione del
contraddittorio nel giudizio di usucapione dei suoi beni
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| Nota a Trib. Monza 24 novembre 1987
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| Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 921-926
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D300071; D4412; D30630
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| L' istituto della nomina di un curatore dello scomparso viene
abitualmente usato per ottenere una formale instaurazione del
contraddittorio in una serie di azioni e procedimenti coinvolgenti
beni dello scomparso tra i quali spicca l' usucapione, sia essa
ordinaria come rurale. Di fondamentale importanza in argomento una
decisione della Corte Costituzionale che ha esteso la necessita' di
nomina di un curatore anche qualora emerga una situazione di
scomparsa del convenuto in corso di causa, con interruzione del
procedimento ad opera del giudice e segnalazione del caso al P.M.
perche' ne promuova la nomina. A fronte di una simile situazione
peraltro la nomina di un curatore per lo scomparso si risolve in una
designazione meramente formale atta a non fare incorrere in nullita'
chi intenda agire nei suoi confronti. Non e' peraltro condivisibile
la tesi espressa dalla sentenza in oggetto per cui non si possono
ritenere e qualificare come scomparsi coloro che, per l' oggettivita'
dei ritmi biologici, sono certamente deceduti e quindi richiedere la
nomina di un curatore non per tali soggetti bensi' per i loro
eventuali eredi per i quali soli e' riconoscibile la fattispecie
della scomparsa. Cio' in quanto cosi' facendo si contrasta con i
presupposti dell' azione e della legittimazione passiva nel
procedimento che esigono che il procedimento venga instaurato nei
confronti di colui che risulta titolare del diritto da certificazioni
inoppugnabili quali i dati catastali, nonche' si contravviene alle
regole che presiedono alle trascrizioni dei passaggi di proprieta'
nei pubblici registi immobiliari con continuita' e successione senza
intervalli. Dal che l' inevitabilita' che la richiesta di nomina di
un curatore venga effettuata nei confronti di coloro che risultino
titolari del diritto seppure siano di fatto certamente deceduti per
l' ampio lasso di tempo trascorso e non nei confronti di soggetti
eventuali e non identificabili quali degli ipotetici loro eredi.
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| art. 48 c.c.
art. 721 c.p.c.
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