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181570
IDG891509075
89.15.09075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bianco Rosanna
Nomina di un curatore allo scomparso per l' instaurazione del contraddittorio nel giudizio di usucapione dei suoi beni
Nota a Trib. Monza 24 novembre 1987
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 921-926
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D300071; D4412; D30630
L' istituto della nomina di un curatore dello scomparso viene abitualmente usato per ottenere una formale instaurazione del contraddittorio in una serie di azioni e procedimenti coinvolgenti beni dello scomparso tra i quali spicca l' usucapione, sia essa ordinaria come rurale. Di fondamentale importanza in argomento una decisione della Corte Costituzionale che ha esteso la necessita' di nomina di un curatore anche qualora emerga una situazione di scomparsa del convenuto in corso di causa, con interruzione del procedimento ad opera del giudice e segnalazione del caso al P.M. perche' ne promuova la nomina. A fronte di una simile situazione peraltro la nomina di un curatore per lo scomparso si risolve in una designazione meramente formale atta a non fare incorrere in nullita' chi intenda agire nei suoi confronti. Non e' peraltro condivisibile la tesi espressa dalla sentenza in oggetto per cui non si possono ritenere e qualificare come scomparsi coloro che, per l' oggettivita' dei ritmi biologici, sono certamente deceduti e quindi richiedere la nomina di un curatore non per tali soggetti bensi' per i loro eventuali eredi per i quali soli e' riconoscibile la fattispecie della scomparsa. Cio' in quanto cosi' facendo si contrasta con i presupposti dell' azione e della legittimazione passiva nel procedimento che esigono che il procedimento venga instaurato nei confronti di colui che risulta titolare del diritto da certificazioni inoppugnabili quali i dati catastali, nonche' si contravviene alle regole che presiedono alle trascrizioni dei passaggi di proprieta' nei pubblici registi immobiliari con continuita' e successione senza intervalli. Dal che l' inevitabilita' che la richiesta di nomina di un curatore venga effettuata nei confronti di coloro che risultino titolari del diritto seppure siano di fatto certamente deceduti per l' ampio lasso di tempo trascorso e non nei confronti di soggetti eventuali e non identificabili quali degli ipotetici loro eredi.
art. 48 c.c. art. 721 c.p.c.



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