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181572
IDG891509077
89.15.09077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Svariati Elvira
A proposito della fattispecie prevista e punita dall' art. 473 c.p. con particolare riguardo al giudizio di confondibilita' tra simboli ai fini di una corretta valutazione del "grado" di contraffazione di marchio registrato
Nota a Pret. Palermo 19 gennaio 1989
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 935-940
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5161; D51513
L' esatto criterio da adottare per stabilire il "grado" di confondibilita' tra un marchio contraffatto ed uno originale, registrato o meno che sia, deve prescindere dall' esame dell' aspetto esteriore del prodotto sul quale sia apposto e deve coinvolgere esclusivamente i simboli oggetto di indagine. Sia che si tratti di contraffazione (riproduzione pedissequa), sia che si tratti di alterazione di marchio (riproduzione non pedissequa ma in grado di offrire il medesimo aspetto d' insieme che caratterizza il marchio oggetto di protezione), sia che si tratti di semplice somiglianza di nomi marchi o segni non necessariamente registrati, l' esame e' da condurre utilizzando criteri adeguati ma evitando rigorosi ed analitici confronti che potrebbero non essere utili ai fini della valutazione del fatto-reato. La confondibilita' dei segni va, infatti, riferita ad una eventuale capacita' confusoria che la contraffazione puo' determinare e se, com' e' normale, questa va valutata in relazione al caso concreto, va anche tenuto presente che nella realta' generalmente non si dispone del simbolo depositato per operarne un subitaneo confronto con quello contraffatto. Cosi', nel caso in cui la contraffazione o l' alterazione di un segno registrato si risolva in una identita' che lasci inalterato l' aspetto d' insieme caratteristico di quel simbolo, la fattispecie penale applicabile sara' quella prevista e punita dall' art. 473 c.p. e non quella di cui all' art. 517 c.p. che configura come penalmente rilevante la vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Vero che il "mendacio" differisce dal "falso" e vero anche che i precetti proteggono differenti beni giuridici, ma non potra' mai ignorarsi che la valutazione della imitatio veri debba avere ad oggetto il grado di confondibilita' dei segni e non dei prodotti.
art. 473 c.p. art. 474 c.p. art. 517 c.p.



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