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| IDG891509077 | |
| 89.15.09077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Svariati Elvira
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| A proposito della fattispecie prevista e punita dall' art. 473 c.p.
con particolare riguardo al giudizio di confondibilita' tra simboli
ai fini di una corretta valutazione del "grado" di contraffazione di
marchio registrato
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| Nota a Pret. Palermo 19 gennaio 1989
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| Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 935-940
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5161; D51513
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| L' esatto criterio da adottare per stabilire il "grado" di
confondibilita' tra un marchio contraffatto ed uno originale,
registrato o meno che sia, deve prescindere dall' esame dell' aspetto
esteriore del prodotto sul quale sia apposto e deve coinvolgere
esclusivamente i simboli oggetto di indagine. Sia che si tratti di
contraffazione (riproduzione pedissequa), sia che si tratti di
alterazione di marchio (riproduzione non pedissequa ma in grado di
offrire il medesimo aspetto d' insieme che caratterizza il marchio
oggetto di protezione), sia che si tratti di semplice somiglianza di
nomi marchi o segni non necessariamente registrati, l' esame e' da
condurre utilizzando criteri adeguati ma evitando rigorosi ed
analitici confronti che potrebbero non essere utili ai fini della
valutazione del fatto-reato. La confondibilita' dei segni va,
infatti, riferita ad una eventuale capacita' confusoria che la
contraffazione puo' determinare e se, com' e' normale, questa va
valutata in relazione al caso concreto, va anche tenuto presente che
nella realta' generalmente non si dispone del simbolo depositato per
operarne un subitaneo confronto con quello contraffatto. Cosi', nel
caso in cui la contraffazione o l' alterazione di un segno registrato
si risolva in una identita' che lasci inalterato l' aspetto d'
insieme caratteristico di quel simbolo, la fattispecie penale
applicabile sara' quella prevista e punita dall' art. 473 c.p. e non
quella di cui all' art. 517 c.p. che configura come penalmente
rilevante la vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Vero
che il "mendacio" differisce dal "falso" e vero anche che i precetti
proteggono differenti beni giuridici, ma non potra' mai ignorarsi che
la valutazione della imitatio veri debba avere ad oggetto il grado di
confondibilita' dei segni e non dei prodotti.
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| art. 473 c.p.
art. 474 c.p.
art. 517 c.p.
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