| L' A. condivide il punto di vista della sentenza annotata: se e'
esatto -come anche lui crede- che, nell' esercizio arbitrario delle
proprie ragioni, il dolo consiste, fra l' altro, nel fine esclusivo
di esercitare un preteso diritto legittimamente azionabile, deve,
allora, escludersi che possa commettere il delitto in parola chi,
agendo anche per fine di profitto proprio e su preciso incarico del
creditore, costringe con la minaccia il debitore a pagare, anche solo
in parte, il preteso credito munito di tutela giudiziaria: nel fatto
andranno ravvisati gli estremi dell' estorsione. Ed il creditore, il
quale, promettendo un compenso, avra' conferito all' autore materiale
della condotta minacciosa di autosoddisfazione l' incarico di
recuperare, con la minaccia per l' appunto, il credito, concorrera'
-alla luce degli ordinari canoni in tema di compartecipazione
criminosa- nel delitto di estorsione commesso dal "mandatario".
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