| "Data security" e' il complesso apparato di misure di protezione
fisica e logica volto a ridurre i rischi cui e' esposto il
trattamento automatizzato. Appare, pero', insufficiente a
fronteggiare i comportamenti intenzionali, molto pericolosi perche'
difficilmente prevedibili. Tra queste nuove forme delinquenziali un
posto non secondario occupano gli "special opportunity crimes", nei
quali l' autore dell' illecito, nel realizzare il proprio piano
criminoso, si avvale della "speciale opportunita'" scaturente dalle
proprie conoscenze tecnologiche; ne sono tipica espressione le
"manipolazioni informatiche". Limitando l' indagine all'
inquadramento penale di quelle in senso stretto, ad esse sembrano
meglio attagliarsi -almeno in ipotesi- le norme di cui al tit. VII
c.p. e, in particolare, le falsita' documentali. Senonche' gravi
difficolta' si frappongono, de jure condito, a siffatta
configurazione per le manipolazioni di input e per quelle di
programma, in quanto prive delle caratteristiche proprie dei
documenti penalmente considerati. Inoltre anche nella fase output, in
presenza dei c.d. tabulati, potrebbe mancare la riconoscibilita'
dell' autore ovvero, pur essendoci tutti i requisiti richiesti
perche' si abbia il "documento", potrebbe difettare la sua
destinabilita' -anche solo presunta o potenziale- alla circolazione
giuridica. La disciplina relativa alla falsita' in atti non e',
quindi, in grado di garantire una protezione generale nei confronti
delle manipolazioni in senso stretto. Tuttavia l' opportunita' di
introdurre una nuova fattispecie di reato dovrebbe essere
condizionata ad una selezione dei dati che meritano la tutela penale
dei fatti di cui appare giustificata la sanzione.
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