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181586
IDG891509091
89.15.09091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verardi Carlo Maria
La tutela degli interessi collettivi in campo ambientale nel processo tra l' art. 18 della legge 349 del 1986 e il nuovo codice di procedura penale
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 1047-1068
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60321; D68; D539; D18801
Nel saggio si affronta il problema della tutela degli interessi superindividuali in campo ambientale dopo l' approvazione dell' art. 18 l. 349/1986 e nell' immediatezza dell' entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che dedica espressamente alcuni articoli (90 e ss.) al ruolo delle associazioni rappresentative di interessi collettivi. Punto di partenza e' costituito dall' esame della giurisprudenza successiva all' art. 18 della l. 349, che evidenza differenti orientamenti; si aderisce alla tesi secondo cui l' intervento e' ammesso solo quando l' ente pubblico abbia esercitato l' azione di danno ambientale. Particolare attenzione e' dedicata all' ordinanza relativa al processo per la strage di Stava, anche in relazione alla singolarita' di un provvedimento incentrato su una norma (l' art. 18) ancora non vigente all' epoca della tragedia. L' obiettivo principale del lavoro e' dimostrare che l' approvazione dell' art. 18, che attribuisce allo Stato la titolarita' dell' azione risarcitoria, non esclude la possibilita' di configurare in capo ai cittadini un rapporto giuridicamente rilevante in campo ambientale. La tesi sostenuta e' che la norma menzionata non esaurisca il campo degli interessi protetti in relazione alla salvaguardia dell' ambiente, ma si aggiunga agli strumenti gia' esistenti prima della riforma. In questa prospettiva si esamina il panorama dottrinale precedente e successivo alla l. 349 ed innanzitutto la tesi (sostenuta anche da una recente giurisprudenza) secondo cui l' ambiente e' oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo dei cittadini. Si riconosce che, quando la lesione di un bene ambientale violi il diritto soggettivo alla salute individuale o un diritto reale, il titolare possa autonomamente agire ex artt. 2043 ss. nei confronti del responsabile. Si eccepisce criticamente l' impossibilita' di adattare lo schema del diritto soggettivo ad un rapporto che ha per oggetto un bene non suscettibile di appropriazione esclusiva come l' ambiente. Si rileva ancora come molto spesso la costruzione in termini individualistici non offra difese da comportamenti imprenditoriali illeciti che non siano ancora dannosi e si sottolinea come alcuni rischi di lesione della salute, astratti se considerati in relazione ai singoli, possano essere invece valutati in termini di pericolo concreto se esaminati in relazione ad una collettivita'. Si affronta infine l' interpretazione dell' art. 92 del nuovo codice di procedura penale, sostenendosi la superfluita' del consenso ogni qualvolta vi sia una persona offesa diversa dallo Stato, consenso che in ogni caso dovrebbe ritenersi presunto dopo il decreto di riconoscimento delle associazioni ambientaliste del febbraio 1987.
art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349 art. 92 c.p.p.



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