| 181586 | |
| IDG891509091 | |
| 89.15.09091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Verardi Carlo Maria
| |
| La tutela degli interessi collettivi in campo ambientale nel processo
tra l' art. 18 della legge 349 del 1986 e il nuovo codice di
procedura penale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 1047-1068
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D60321; D68; D539; D18801
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nel saggio si affronta il problema della tutela degli interessi
superindividuali in campo ambientale dopo l' approvazione dell' art.
18 l. 349/1986 e nell' immediatezza dell' entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale, che dedica espressamente alcuni articoli
(90 e ss.) al ruolo delle associazioni rappresentative di interessi
collettivi. Punto di partenza e' costituito dall' esame della
giurisprudenza successiva all' art. 18 della l. 349, che evidenza
differenti orientamenti; si aderisce alla tesi secondo cui l'
intervento e' ammesso solo quando l' ente pubblico abbia esercitato
l' azione di danno ambientale. Particolare attenzione e' dedicata
all' ordinanza relativa al processo per la strage di Stava, anche in
relazione alla singolarita' di un provvedimento incentrato su una
norma (l' art. 18) ancora non vigente all' epoca della tragedia. L'
obiettivo principale del lavoro e' dimostrare che l' approvazione
dell' art. 18, che attribuisce allo Stato la titolarita' dell' azione
risarcitoria, non esclude la possibilita' di configurare in capo ai
cittadini un rapporto giuridicamente rilevante in campo ambientale.
La tesi sostenuta e' che la norma menzionata non esaurisca il campo
degli interessi protetti in relazione alla salvaguardia dell'
ambiente, ma si aggiunga agli strumenti gia' esistenti prima della
riforma. In questa prospettiva si esamina il panorama dottrinale
precedente e successivo alla l. 349 ed innanzitutto la tesi
(sostenuta anche da una recente giurisprudenza) secondo cui l'
ambiente e' oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo dei
cittadini. Si riconosce che, quando la lesione di un bene ambientale
violi il diritto soggettivo alla salute individuale o un diritto
reale, il titolare possa autonomamente agire ex artt. 2043 ss. nei
confronti del responsabile. Si eccepisce criticamente l'
impossibilita' di adattare lo schema del diritto soggettivo ad un
rapporto che ha per oggetto un bene non suscettibile di
appropriazione esclusiva come l' ambiente. Si rileva ancora come
molto spesso la costruzione in termini individualistici non offra
difese da comportamenti imprenditoriali illeciti che non siano ancora
dannosi e si sottolinea come alcuni rischi di lesione della salute,
astratti se considerati in relazione ai singoli, possano essere
invece valutati in termini di pericolo concreto se esaminati in
relazione ad una collettivita'. Si affronta infine l' interpretazione
dell' art. 92 del nuovo codice di procedura penale, sostenendosi la
superfluita' del consenso ogni qualvolta vi sia una persona offesa
diversa dallo Stato, consenso che in ogni caso dovrebbe ritenersi
presunto dopo il decreto di riconoscimento delle associazioni
ambientaliste del febbraio 1987.
| |
| art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349
art. 92 c.p.p.
| |
| | |