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181620
IDG891509125
89.15.09125 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bertolini Luigi
Beni di interesse ambientale: rapporti tra l' art. 1-sexies della L. 431/1985 e l' art. 734 c.p.
, an. 1 (1986), fasc. 3, pag. 515-524
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1825; D539
(Sommario: L' art. 1-sexies legge 8 agosto 1985 n. 431 come norma penale in bianco contenente una nuova e piu' grave ipotesi di reato di danno all' ambiente. Configurazione generica e indeterminata della condotta sanzionata, con conseguenti inevitabili dubbi di legittimita' costituzionale per violazione del principio della tassativita' e nominativita' delle fattispecie penali. L' interpretazione piu' logica appare quella che individua nell' art. 20 lettera c) della l. 47/85 la sanzione applicabile in relazione all' art. 1-sexies L. 431/85. Estrema gravita' della sanzione che, anche nel minimo edittale, non consente la concessione della sospensione condizionale della pena. Sproporzione tra sanzione e interesse violato trattandosi di un' ipotesi di pericolo presunto e di natura formale in cui si colpisce non l' effettivo danno all' ambiente bensi' solo l' inosservanza del precetto che impone il rilascio di N.O. prima dell' esecuzione di interventi edilizi. Differenze rispetto al reato di cui all' art. 734 c.p. che e' reato di danno il cui evento e' dato dal distruggere o deturpare le sole bellezze naturali e la cui condotta e' a forma libera, ove la notificazione del vincolo all' interessato e la sua pubblicita' sono veri e propri presupposti del reato. Il reato e' punibile con sola ammenda ed e' oblabile. L' art. 1-sexies mira invece a tutelare non solo l' aspetto esteriore dei luoghi ma piu' comprensivamente il valore ambientale del bene)
art. 1 sexies l. 8 agosto 1985, n. 431 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 734 c.p.



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