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| IDG891509125 | |
| 89.15.09125 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bertolini Luigi
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| Beni di interesse ambientale: rapporti tra l' art. 1-sexies della L.
431/1985 e l' art. 734 c.p.
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| , an. 1 (1986), fasc. 3, pag. 515-524
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1825; D539
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| (Sommario: L' art. 1-sexies legge 8 agosto 1985 n. 431 come norma
penale in bianco contenente una nuova e piu' grave ipotesi di reato
di danno all' ambiente. Configurazione generica e indeterminata della
condotta sanzionata, con conseguenti inevitabili dubbi di
legittimita' costituzionale per violazione del principio della
tassativita' e nominativita' delle fattispecie penali. L'
interpretazione piu' logica appare quella che individua nell' art. 20
lettera c) della l. 47/85 la sanzione applicabile in relazione all'
art. 1-sexies L. 431/85. Estrema gravita' della sanzione che, anche
nel minimo edittale, non consente la concessione della sospensione
condizionale della pena. Sproporzione tra sanzione e interesse
violato trattandosi di un' ipotesi di pericolo presunto e di natura
formale in cui si colpisce non l' effettivo danno all' ambiente
bensi' solo l' inosservanza del precetto che impone il rilascio di
N.O. prima dell' esecuzione di interventi edilizi. Differenze
rispetto al reato di cui all' art. 734 c.p. che e' reato di danno il
cui evento e' dato dal distruggere o deturpare le sole bellezze
naturali e la cui condotta e' a forma libera, ove la notificazione
del vincolo all' interessato e la sua pubblicita' sono veri e propri
presupposti del reato. Il reato e' punibile con sola ammenda ed e'
oblabile. L' art. 1-sexies mira invece a tutelare non solo l' aspetto
esteriore dei luoghi ma piu' comprensivamente il valore ambientale
del bene)
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| art. 1 sexies l. 8 agosto 1985, n. 431
l. 28 febbraio 1985, n. 47
art. 734 c.p.
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