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181638
IDG891509143
89.15.09143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Capelli Fausto
Una sentenza giuridicamente immotivata
Nota a C. Cost. 3 febbraio 1987, n. 29
, an. 2 (1987), fasc. 1, pag. 73-75
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91100
L' A. critica la sentenza dei giudici della Consulta rilevando che la dichiarazione di inammissibilita' del referendum abrogativo dell' art. 842 c.c., relativo all' esercizio della caccia e della pesca sul fondo altrui, poggia su di un ragionamento logico-giuridico lacunoso. La Corte sostiene infatti che la richiesta di referendum per l' abrogazione di tale articolo, che comprende due materie distinte (caccia e pesca), non permette all' elettore favorevole all' abrogazione di una sola di esse di operare una scelta, incidendo in tal modo sulla liberta' del diritto di voto. L' A., invece, dopo aver analizzato la normativa vigente in materia, sottolinea che la decisione in esame costituisce una sentenza strumentale, giuridicamente immotivata, frutto di un giudizio di opportunita'.
art. 842 c.c. art. 832 c.c. art. 33 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604



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