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181649
IDG891509154
89.15.09154 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerana Nico
Nota a T.A.R. Veneto e a T.A.R. Toscana
Nota a TAR VE 16 giugno 1987, n. 547 TAR TO 30 giugno 1987, n. 513
, an. 2 (1987), fasc. 2, pag. 362-366
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801
Nel commentare adesivamente le decisioni dei TAR, l' A. rileva come la giurisprudenza abbia costantemente ritenuto illegittima l' ordinanza del Sindaco con la quale, ai sensi dell' art. 153 t.u. 148/1915, si vietava la vendita nel territorio comunale, di imballaggi e contenitori non biodegradabili. Sottolinea come il problema dell' inquinamento da rifiuti di materiale plastico sia stato affrontato a livello nazionale e comunitario con provvedimenti parziali, non sempre efficaci, rivolti a dettare misure dirette allo smaltimento dei rifiuti gia' prodotti, piuttosto che ad incidere sulla loro formazione. Esamina la normativa comunitaria ed analizza quella vigente in Italia in materia di rifiuti soffermandosi sulle competenze e sulle attribuzioni dei soggetti pubblici. Rileva, infine, come l' unico caso in cui possano essere emanate le ordinanze del Sindaco in questione, potrebbe essere quello in cui dalla presenza di rifiuti urbani non biodegradabili, nel territorio comunale, possa derivare un grave e contingente pericolo alla popolazione locale.
Dir. CEE 75/442 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 153 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148



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