| L' A. affronta il "caso Seveso" soffermandosi in particolar modo sul
problema del "velo" delle societa' transnazionali, cioe' di quell'
impedimento di ordine giuridico in base al quale la societa' madre
puo' anche non rispondere delle attivita' dannose poste in essere
dalle filiali. Esamina le vicende che seguirono all' incidente di
Seveso rilevando, peraltro, la presenza di una tipica struttura di
gruppo transnazionale tra la Societa' per azioni Icmesa di Meda, dove
si verifico' l' incidente, ed il gruppo diretto dalla Societa'
Hoffmann La Roche di Basilea. Passa quindi a considerare le questioni
relative al risarcimento dei danni, sottolineando come esse siano
state risolte prevalentemente mediante transazioni e soltanto in
minima parte attraverso il ricorso al giudice penale. Rileva infine
che, se pure circa il problema del "velo" il caso Seveso non offre
conclusioni univoche, in quanto sotto il profilo economico la
societa' madre ha fatto fronte alle obbligazioni della societa'
figlia e, sotto il profilo giuridico, non ha ammesso alcun tipo di
responsabilita' ne' il giudice e' stato chiamato a pronunciarsi in
tal senso, da esso emerge, comunque, l' affermazione del principio
che chi puo' decidere delle azioni altrui deve poter rispondere anche
delle conseguenze dannose che dalle stesse possono derivare.
| |