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181677
IDG891509182
89.15.09182 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrara Antonio
Il valore fondamentale della tutela del paesaggio e il principio di reale collaborazione fra Stato e Regioni: la Corte riafferma la legittimita' dei poteri sostitutivi dello Stato nelle materie regionali proprie, ma chiarisce le limitazioni di interventi statali
Nota a C. Cost. 10 marzo 1988, n. 302
, an. 3 (1988), fasc. 2, pag. 298-302
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0310; D1825
Nell' esaminare la sentenza citata l' A. sottolinea l' importanza dell' auspicio dei giudici costituzionali affinche' si ponga fine alla prassi della reiterazione dei decreti-legge non convertiti. Esamina i termini della questione, avente ad oggetto un conflitto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela del paesaggio, ed evidenzia una generale tendenza al riaccentramento dei poteri da parte dell' autorita' statale, avallata peraltro dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha abbandonato un modello di regionalismo fondato sulla rigida separazione delle competenze preferendone uno caratterizzato dal principio cooperativo e da quello della leale collaborazione fra Enti. Rileva, da ultimo, come l' applicazione di questo nuovo modello di regionalismo sembri comportare una compressione delle competenze regionali, e come con la sentenza in esame la Corte Costituzionale abbia riaffermato, chiarendo i limiti degli interventi statali, la legittimita' dei poteri sostitutivi dello Stato nelle materie regionali proprie.
art. 82 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 art. 7 l. 29 giugno 1939, n. 1497 l. 8 agosto 1985, n. 431 d.l. 12 gennaio 1988, n. 2



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