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181678
IDG891509183
89.15.09183 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tremolada Marco
Problemi interpretativi ed applicazione della legge Merli
Nota a Cass. sez. un. 10 ottobre 1987, n. 10
, an. 3 (1988), fasc. 2, pag. 309-314
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801
L' A. esamina la sentenza citata con la quale le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno risolto la controversia, sorta tra le sezioni semplici, in ordine alla classificazione degli scarichi provenienti da attivita' di prestazione di servizi. Le sezioni unite hanno sostenuto in proposito che tali attivita' non appartengono necessariamente alla categoria degli insediamenti civili ma possono rientrare tra gli insediamenti produttivi qualora gli scarichi da esse derivanti non siano assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi. Rileva, inoltre, come la Suprema Corte abbia raggiunto tale convinciamento dall' analisi dell' ambiguo disposto dell' art. 1 quater l. 690/1976, norma che, invece di chiarire la dibattuta distinzione tra insediamenti produttivi ed insediamenti civili, operata dalla legge Merli, ha creato una divisione fra gli interpreti in merito alla collocazione degli insediamenti adibiti a prestazione di servizi. Si sofferma quindi a considerare gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia, sottolineando come le sezioni uniti abbiano risolto tale controversia attribuendo rilevanza al criterio sostanziale della natura e qualita' degli scarichi. Evidenzia, infine, l' originalita' delle argomentazioni fatte proprie dalle sezioni unite e, pur condividendo la soluzione finale del problema, esprime alcune critiche all' impostazione logico-giuridica della motivazione della sentenza.
art. 1 quater l. 8 ottobre 1976, n. 690 l. 10 maggio 1976, n. 319



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