| 181678 | |
| IDG891509183 | |
| 89.15.09183 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tremolada Marco
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| Problemi interpretativi ed applicazione della legge Merli
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| Nota a Cass. sez. un. 10 ottobre 1987, n. 10
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| , an. 3 (1988), fasc. 2, pag. 309-314
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18801
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| L' A. esamina la sentenza citata con la quale le sezioni unite della
Corte di Cassazione hanno risolto la controversia, sorta tra le
sezioni semplici, in ordine alla classificazione degli scarichi
provenienti da attivita' di prestazione di servizi. Le sezioni unite
hanno sostenuto in proposito che tali attivita' non appartengono
necessariamente alla categoria degli insediamenti civili ma possono
rientrare tra gli insediamenti produttivi qualora gli scarichi da
esse derivanti non siano assimilabili a quelli provenienti da
insediamenti abitativi. Rileva, inoltre, come la Suprema Corte abbia
raggiunto tale convinciamento dall' analisi dell' ambiguo disposto
dell' art. 1 quater l. 690/1976, norma che, invece di chiarire la
dibattuta distinzione tra insediamenti produttivi ed insediamenti
civili, operata dalla legge Merli, ha creato una divisione fra gli
interpreti in merito alla collocazione degli insediamenti adibiti a
prestazione di servizi. Si sofferma quindi a considerare gli
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia, sottolineando
come le sezioni uniti abbiano risolto tale controversia attribuendo
rilevanza al criterio sostanziale della natura e qualita' degli
scarichi. Evidenzia, infine, l' originalita' delle argomentazioni
fatte proprie dalle sezioni unite e, pur condividendo la soluzione
finale del problema, esprime alcune critiche all' impostazione
logico-giuridica della motivazione della sentenza.
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| art. 1 quater l. 8 ottobre 1976, n. 690
l. 10 maggio 1976, n. 319
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