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181703
IDG891509208
89.15.09208 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colato Ottavio, Colato Stefano
Protezione oggettiva e protezione soggettiva: un conflitto insanabile tra l' Italia e la Comunita' Europea?
, an. 4 (1989), fasc. 1, pag. 145-148
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D87120
Attraverso un' ampia analisi della normativa prevenzionistica europea, viene confutata la tesi, sostenuta da alcuni autori, secondo la quale nella legislazione comunitaria si punterebbe soprattutto su un tipo di "protezione soggettiva" (basata, in via principale, sull' informazione e la sensibilizzazione dei destinatari della tutela circa i rischi cui sono esposti e circa i modi per prevenirli), mentre nel nostro ordinamento si privilegerebbero le forme di "protezione oggettiva" (misure tecnologiche che funzionano a prescindere dall' apporto dei lavoratori e perfino contro la loro volonta'). Viene, infatti, sottolineato come, nella normativa comunitaria, il "miglioramento del comportamento umano" sia soltanto un significativo e indispensabile corollario della protezione oggettiva e non l' unico ne' il privilegiato strumento di prevenzione adottato dalla CEE.
d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303 art. 100 Tr. CEE art. 118 Tr. CEE Dir. CEE 82/1107 Dir. CEE 80/1107



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