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181721
IDG891509226
89.15.09226 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caravita Beniamino
La Corte Costituzionale ha tradizionalmente dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione -sia tra Stato e Regioni, che tra i poteri dello Stato- rivolti a sindacare "errores in iudicando" di autorita' giudiziaria
Nota a ord. C. Cost. 3 marzo 1988, n. 246
, an. 4 (1989), fasc. 3, pag. 552-553
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91100; D03212; D03214
Anche questa ordinanza riguarda i rapporti tra la l. 968/1977 e la potesta' legislativa delle Province autonome e delle Regioni speciali in materia di caccia. La decisione in esame consente all' A. un rapido excursus sulla giurisprudenza costituzionale, che ha costantemente dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione, sia tra Stato e Regioni che tra poteri dello Stato, rivolti a sindacare "errores in iudicando" di autorita' giudiziarie. Nella fattispecie e' stato dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Provincia autonoma di Trento avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il provvedimento del Presidente del Comitato provinciale della caccia di Trento, relativo all' approvazione del calendario venatorio.
art. 11 l. 27 dicembre 1977, n. 968



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