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181726
IDG891509231
89.15.09231 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amendola Gianfranco
Smaltimento di rifiuti ed autorizzazione. Una parola chiara della Cassazione
Nota a Cass. sez. III pen. 12 gennaio 1989, n. 73
, an. 4 (1989), fasc. 3, pag. 594-600
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539
La sentenza annotata ha risolto con chiarezza la questione dei rapporti tra l' art. 31 e l' art. 25 d.p.r. 915/1982. Dopo il 16 settembre 1983, cessata la fase transitoria disciplinata dall' art. 31, ogni attivita' di smaltimento di rifiuti per cui e' previsto l' obbligo di autorizzazione, o e' espressamente autorizzata, oppure e' da considerarsi "contra legem" ed il suo titolare risponde del reato di cui all' art. 25 (o 26 se sono rifiuti tossici o nocivi).
art. 25 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 31 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915



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