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181774
IDG890709279
89.07.09279 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatta Carlo
E' costituzionalmente illegittimo il limite minimo del 15 per cento del grado di inabilita' permanente per il diritto alla rendita infortunistica dei lavoratori agricoli
Nota a C. Cost. 22 dicembre 1988, n. 1129
Giur. agr. it., an. 36 (1989), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 411
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D701; D91278
La sentenza dichiara l' illegittimita' della norma che prevede per il lavoratore agricolo un grado di inabilita' permanente parziale superiore al 15% anziche' al 10% previsto per gli infortuni del settore industriale. Il commento segnala tre aspetti: il ritardo con cui si e' pervenuti alla decisione; l' efficacia temporalmente delimitata della decisione, in quanto si riferisce al periodo anteriore all' intervenuta modifica legislativa della norma ora abrogata; l' aspetto positivo degli interventi della Corte Costituzionale in ordine alla legittimita' del complesso normativo concernente l' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
art. 215 comma 1 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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