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182469
IDG900900045
90.09.00045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampietro Franco
I sindaci tra discariche di rifiuti urbani e sanzioni penali: disorientamento dei giudici o inquinamento delle leggi?
Nota a C. Cost. 19 ottobre 1988, n. 981
Cass. pen., an. 29 (1989), fasc. 3, pag. 328-333
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D03101; D18801; D0411
La sentenza dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti dell' art. 1 della legge della Regione Sicilia n. 67/1984. Tali questioni muovevano dalla considerazione che il d.p.r. 915/1982 prevede l' obbligo, penalmente sanzionato, dell' autorizzazione regionale per l' installazione e la gestione di discarica di rifiuti urbani; la legge regionale limita l' applicazione di tale normativa al solo periodo transitorio, che prevede l' approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento e, pertanto, la esclude nel sistema a regime. Quindi le violazioni riguardano: il principio di parita' di trattamento; il diritto alla salute; la riserva di legge statale in materia penale. L' A. solleva una serie di rilievi critici alle motivazioni della Corte Costituzionale, soffermandosi, in particolare, sulla questione della necessita' o meno dell' autorizzazione e del controllo regionale sulle discariche comunali.
art. 2 Cost. art. 3 Cost. art. 25 Cost. art. 32 Cost. art. 1 l.r. SI 21 agosto 1984, n. 67 art. 6 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915
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