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182536
IDG901000112
90.10.00112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brighenti Fausta
A proposito del reato di omessa "autofatturazione"
Nota a Cass. sez. III pen. 21 marzo 1989, n. 624
Boll. trib., an. 56 (1989), fasc. 13 (15 luglio), pag. 1117-1118
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2191; D23156; D538
La Corte di Cassazione delimita il campo del reato di omessa "autofatturazione", la cui condotta puo' essere realizzata esclusivamente dai contribuenti in regime forfetario, alle sole ipotesi di acquisti che comportino l' applicazione dell' IVA, rimanendo escluse dall' ambito della norma incriminatrice le operazioni esenti e quelle non imponibili. L' illecito penale di cui al d.l. 353/84 puo' configurarsi esclusivamente nel caso in cui si sia verificata un' evasione d' imposta.
art. 41 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 2 comma 26 d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 l. 17 febbraio 1985, n. 17
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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