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Documento


182737
IDG900600313
90.06.00313 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rinaldi Baccelli Guido
Imputazione obiettiva e limiti di risarcimento del danno nel trasporto aereo internazionale
Riv. dir. civ., an. 35 (1989), fasc. 4, pt. 2, pag. 391-420
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93435; D93436
La sentenza della Corte Costituzionale che dichiara illegittimo il limite di risarcimento del vettore di persona nel trasporto aereo internazionale incide, oltreche' nel settore specifico della Convenzione di Varsavia del 1929 emendata dal Protocollo dell' Aja del 1955, anche nell' intero comparto del trasporto e della responsabilita' civile in genere. Nel comparto dei trasporti la sentenza, valorizzando i piu' recenti orientamenti della responsabilita' obiettiva per rischio d' impresa, e' suscettibile di comportare significative analogie per tutto il trasporto pubblico, chiaramente orientato verso i criteri della imprenditorialita' dalle recenti tendenze legislative comprese quelle del Piano generale dei Trasporti e della riforma delle Ferrovie dello Stato. Nell' ambito della responsabilita' civile, la sentenza della Corte Costituzionale mette in evidenza il ruolo che il limite al risarcimento svolge nell' equilibrio complessivo dell' obbligazione risarcitoria e ripropone l' incidenza del limite stesso nello stesso ambito del nesso causale: proprio in contropartita del limite di risarcimento si allarga il criterio di imputazione della responsabilita'. Responsabilita' obiettiva e limite di risarcimento finiscono per costituire elementi giuridicamente indipendenti. A conferma di tale interdipendenza l' esperienza concreta, del resto, denota come normalmente un sistema di responsabilita' oggettiva, avente finalita' indennitarie analoghe a quelle dell' assicurazione infortuni, postuli un sistema di amministrazione del rischio analogo a quello assicurativo e pertanto comporti normalmente l' imposizione di un limite di risarcimento.
art. 1 l. 19 maggio 1932, n. 841 art. 2 l. 3 dicembre 1962, n. 1832 C. Cost. 2 maggio 1985, n. 132 art. 22 Conv. Varsavia 12 ottobre 1929 (trasporto aereo internazionale)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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