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Documento


182755
IDG900600331
90.06.00331 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gallo Filippo
Sulla definizione del diritto
Testo riveduto del discorso pronunciato in apertura del CCVI anno accademico dell' Accademia delle scienze di Torino, Torino, 30 novembre 1988
Riv. dir. civ., an. 36 (1990), fasc. 1, pt. 1, pag. 23-43
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F42
Si rileva, a fronte della complessita' del fenomeno giuridico, la ricorrente parzialita' delle relative definizioni, influenzata da credenze sottese al procedimento definitorio abitualmente impiegato (quello per genere e differenza specifica). Nelle definizioni piu' accreditate nella nostra esperienza sono soprattutto trascurati la produzione da parte dell' uomo e il carattere dinamico. Questi elementi erano viceversa colti nella definizione di Celso conservata nel Digesto: "ius est ars boni et equi". Sul piano storico l' accantonamento della visuale celsina consegui' alla vicenda sfociata nella compilazione giustinianea: riservata all' imperatore ogni esplicazione dell' "ars iuris", comprese quelle inerenti all' "interpretatio", ai giureconsulti vennero lasciate la "scientia" e la "notitia" del "ius conditum" (della compilazione, ritenuta il "templum iustitiae" eretto per designazione divina dall' imperatore). Sul mancato recupero, nelle definizioni del diritto, degli elementi indicati, hanno concorso altri fattori, vuoi culturali (in particolare la scarsa attenzione ai dati della realta'), vuoi psicologici (la spinta a liberarsi di responsabilita' per la posizione di norme e la loro applicazione, unita all' aspirazione a un diritto giusto, certo e completo, tradottasi nell' apprestamento di rimedi - il diritto naturale, Carte costituzionali, dichiarazioni internazionali dei diritti dell' uomo - contro possibili arbitri non solo da parte di giudici, ma anche del legislatore). A tale mancato recupero si riconnettono perduranti conseguenze sul piano teorico e su quello pratico. Si ricorda, sul primo, la metafora delle fonti del diritto e, sul secondo, l' assenza nelle Facolta' giuridiche italiane di ogni studio e insegnamento sulla produzione del diritto (evidentemente ancora ritenuta, nei fatti, affare esclusivo del legislatore). Si sottolinea, in conclusione, il profilo dell' attivita' umana nel fenomeno giuridico e se ne mostrano talune implicazioni.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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