| Si rileva, a fronte della complessita' del fenomeno giuridico, la
ricorrente parzialita' delle relative definizioni, influenzata da
credenze sottese al procedimento definitorio abitualmente impiegato
(quello per genere e differenza specifica). Nelle definizioni piu'
accreditate nella nostra esperienza sono soprattutto trascurati la
produzione da parte dell' uomo e il carattere dinamico. Questi
elementi erano viceversa colti nella definizione di Celso conservata
nel Digesto: "ius est ars boni et equi". Sul piano storico l'
accantonamento della visuale celsina consegui' alla vicenda sfociata
nella compilazione giustinianea: riservata all' imperatore ogni
esplicazione dell' "ars iuris", comprese quelle inerenti all'
"interpretatio", ai giureconsulti vennero lasciate la "scientia" e la
"notitia" del "ius conditum" (della compilazione, ritenuta il
"templum iustitiae" eretto per designazione divina dall' imperatore).
Sul mancato recupero, nelle definizioni del diritto, degli elementi
indicati, hanno concorso altri fattori, vuoi culturali (in
particolare la scarsa attenzione ai dati della realta'), vuoi
psicologici (la spinta a liberarsi di responsabilita' per la
posizione di norme e la loro applicazione, unita all' aspirazione a
un diritto giusto, certo e completo, tradottasi nell' apprestamento
di rimedi - il diritto naturale, Carte costituzionali, dichiarazioni
internazionali dei diritti dell' uomo - contro possibili arbitri non
solo da parte di giudici, ma anche del legislatore). A tale mancato
recupero si riconnettono perduranti conseguenze sul piano teorico e
su quello pratico. Si ricorda, sul primo, la metafora delle fonti del
diritto e, sul secondo, l' assenza nelle Facolta' giuridiche italiane
di ogni studio e insegnamento sulla produzione del diritto
(evidentemente ancora ritenuta, nei fatti, affare esclusivo del
legislatore). Si sottolinea, in conclusione, il profilo dell'
attivita' umana nel fenomeno giuridico e se ne mostrano talune
implicazioni.
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