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182773
IDG900600349
90.06.00349 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzo Nunzio
Restituzione dell' immobile locato per uso non abitativo: limitazioni al risarcimento danni per il ritardo e diritto di ritenzione per mancato pagamento dell' indennita' di avviamento
Nota a C. Cost. 24 gennaio 1989, n. 22 Cass. sez. III civ. 14 ottobre 1988, n. 5579
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 3, pt. 1, pag. 521-525
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D31163; D307
L' A., annotando la sentenza n. 22/89 della Corte Costituzionale e la sentenza n. 5579/88 della Cassazione, rileva il rimodellamento del diritto del locatore la risarcimento del danno per ritardata riconsegna della cosa locata, per effetto del d.l. 393/87 e del d.l. 551/88, in quanto esso viene, dalla legge, posto in rapporto di interdipendenza con il diritto del conduttore all' indennita' di avviamento, nelle ipotesi in cui spetta, con la conseguente possibilita' di invocare reciprocamente l' "exceptio inadimplenti non est adimplendum". In ordine alla sussistenza del diritto di ritenzione in capo al conduttore, a tutela del suo diritto di credito, viene osservato che esso puo' sussistere solo nell' ipotesi marginale in cui l' immobile non venga piu' utilizzato dal conduttore che, pertanto, si limita a custodirlo, mentre nel caso normale di continuazione dell' attivita' non puo' parlarsi di diritto di ritenzione, ma semplicemente di inadempimento di obbligazione che, nei casi in cui e' prevista l' indennita' di avviamento in favore del conduttore, e' sprovvisto di colpa per volonta' di legge.
art. 1591 c.c. art. 69 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 2 d.l. 25 settembre 1987, n. 393 l. 25 novembre 1987, n. 478 d.l. 30 dicembre 1988, n. 551 l. 21 febbraio 1989, n. 61
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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