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182783
IDG900600359
90.06.00359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Buoncristiani Dino
Uno spunto per una rilettura dell' art. 1306 c.c.
Nota a Cass. sez. I civ. 21 luglio 1988, n. 4725
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 3, pt. 1, pag. 654-660
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2141; D23104; D24055
Compravendita di immobile. Accertamento dell' ufficio del registro per un importo superiore a quello dichiarato. ricorso del venditore interessato alla riduzione ai fini INVIM. Conclusione del procedimento con la riduzione del valore dell' immobile. Notifica dell' acquirente di imposta complementare di registro sulla base del valore di cui all' avviso di accertamento impugnato dal venditore ma non dal compratore. Impugnazione dell' avviso di liquidazione da parte dell' acquirente che pretende di avvantaggiarsi della riduzione ottenuta dal venditore nella pregressa controversia, anche se ai fini INVIM. Applicazione dell' art. 1306 comma 2 c.c. ed estensione del beneficio della riduzione del valore anche all' acquirente. L' A. affronta la questione dell' applicabilita' dell' art. 1306 c.c., con particolare riferimento alle obbligazioni solidali tributarie.
art. 6 d.p.r. 26 aprile 1972, n. 643 art. 57 d.p.r. 26 ottobre 1986, n. 131 art. 1306 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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