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182786
IDG900600362
90.06.00362 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luiso Francesco P.
Provvedimenti cautelari e giudizio d' appello
Nota a ord. Trib. Roma 28 giugno 1988
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 3, pt. 1, pag. 707-710
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D421; D44022; D4192; D760
Era stato impugnato dinanzi al Pretore un licenziamento. Il giudice, in primo grado, aveva rigettato la domanda. Proposto appello nel mese di aprile del 1988, il Presidente del Tribunale aveva fissato per la discussione l' udienza del 30 ottobre 1990, a distanza, quindi, di 30 mesi dal deposito dell' atto d' impugnazione. A questo punto l' appellante aveva chiesto un provvedimento d' urgenza ex art. 700 c.p.c., allegando il pregiudizio imminente e irreparabile della perdita, per un lungo periodo di tempo, dei mezzi di sostentamento, e allegando altresi' la nullita' della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, motivando che il denunciato vizio di nullita' della sentenza impugnata va fatto valere in sede d' appello. L' A. commenta negativamente l' ordinanza, ritenendo conclusivamente che, quantomeno, sembra peccare di superficialita'.
art. 429 c.p.c. art. 700 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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