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182813
IDG900600389
90.06.00389 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montana Giovanni
Alcune considerazioni sull' art. 700 c.p.c.
Nota a ord. Trib. Lucca 1 marzo 1988
Giust. civ., an. 39 (1989), fasc. 4, pt. 1, pag. 991-993
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022; D4022
Secondo l' ordinanza annotata, spetta al Pretore la competenza ad emettere il provvedimento ex art. 700 c.p.c. quando non sia stato ancora designato il giudice istruttore, anche se la causa e' iscritta a ruolo. Inoltre non e' ammissibile un provvedimento d' urgenza nei confronti di altro provvedimento d' urgenza. Riguardo al primo punto, mancando una specifica norma in materia, secondo l' A. e' ammissibile l' applicazione in via analogica dell' art. 673 comma 2 c.p.c. in materia di sequestro, che consente al presidente dell' organo collegiale di disporre sull' istanza quando l' istruttore non sia ancora nominato. Tale norma, quindi, esprime un principio generale applicabile anche al caso in esame. Riguardo al secondo punto, l' A. concorda sulla valutazione negativa di tale impiego dell' art. 700 c.p.c. Tuttavia resta la perplessita' su come il giudice istruttore abbia ritenuto di dover deliberare nel merito del ricorso, una volta dichiarato competente il Pretore.
art. 673 comma 2 c.p.c. art. 700 c.p.c. art. 701 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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