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182848
IDG900600424
90.06.00424 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pellegrino Ciro
Giurisprudenza amministrativa e qualificazione soggettiva degli operatori bancari: la serena soluzione di un dibattuto problema
Nota a Cons. Stato sez. IV 14 settembre 1988, n. 741
Banca borsa tit. cred., an. 53 (1990), fasc. 1, pt. 2, pag. 91-99
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18124; D18127
La sentenza annotata assume particolare rilievo in considerazione del fatto che il Supremo Collegio della giurisprudenza amministrativa non si era mai pronunciato sulla questione della qualificazione soggettiva degli operatori bancari. In materia si e' piu' volte pronunciata la Cassazione penale, invertendo recentemente l' orientamento emerso con una sentenza del 1981. Ai fini evolutivi e' stata di grande importanza la Direttiva CEE n. 780 del 1977, recepita in Italia con il d.p.r. 350/1985. Di particolare rilievo, nella materia, e' la questione dei controlli, sulla quale l' A. si sofferma con particolare attenzione.
art. 1 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 art. 92 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 Dir. CEE 77/780 d.p.r. 27 giugno 1985, n. 350 Cass. sez. un. pen. 10 ottobre 1981 art. 43 Cost. art. 97 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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