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182884
IDG900700460
90.07.00460 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Viti Domenico
Fedelta' nell' esecuzione del contratto e risoluzione per grave inadempimento
Nota a Trib. sez. agr. Ascoli Piceno 25 marzo 1988
Riv. dir. agr., an. 68 (1989), fasc. 2, pt. 2, pag. 135-142
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9144; D91412
Secondo la sentenza in nota, ai fini della risoluzione del contratto di mezzadria per grave inadempimento la violazione dell' obbligo di fedelta' ha rilevanza solo se incide sulla vita e sullo svolgimento del rapporto; non ne ha se il fatto incide sui rapporti personali tra conduttore e proprietario. Nella fattispecie la mezzadra, nel corso di un litigio, "prelevo' un secchio di escrementi e deiezioni umane dal pozzo nero versandolo completamente, da cima a fondo, addosso alla moglie del proprietario". La reazione della mezzadra, anche se perseguibile penalmente, non puo' essere qualificata come atto d' infedelta' e non puo' essere surrettiziamente qualificata come inadempimento contrattuale. Secondo l' A., la sentenza interpreta in modo corretto lo spirito della nuova disciplina introdotta dall' art. 5 l. 203/1982.
art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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