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Documento


182901
IDG900700477
90.07.00477 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carrozza Antonio
Vendita diretta dei prodotti agricoli e disposizioni sull' orario di apertura dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio
Nota a Cass. sez. I civ. 9 novembre 1988, n. 6019
Riv. dir. agr., an. 68 (1989), fasc. 3, pt. 2, pag. 226-233
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91214; D18115
Secondo la sentenza annotata e' legittima la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dal Sindaco a norma della l. 558 del 1971 all' agricoltore che non abbia rispettato le norme in materia di orario di vendita di prodotti agricoli, attivita' esercitata in forza della l. 59 del 1963. L' A. commenta negativamente la sentenza, ritenendo che gli agricoltori venditori diretti non siano destinatari della norma "de qua".
l. 9 febbraio 1963, n. 59 l. 28 luglio 1971, n. 558
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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