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182910
IDG900700486
90.07.00486 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carrozza Antonio
Impresa avicola e fallimento secondo la Corte suprema
Nota a Cass. 10 gennaio 1989, n. 18
Riv. dir. agr., an. 68 (1989), fasc. 4, pt. 2, pag. 292-297
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91201; D313
La sentenza in commento affronta la questione dell' assoggettabilita' dell' impresa qualificata come agricola, nella fattispecie un' impresa avicola, alla procedura fallimentare. La sentenza induce l' A. a ritenere che il problema dell' appartenenza all' agrarieta' dell' impresa di allevamento e quindi la non sottoponibilita' di tale tipo d' impresa alle procedure concorsuali, in particolare al fallimento, non potra' essere risolto fino a quando rimarranno in vigore l' art. 2221 c.c. e l' art. 1 l. fall.
art. 2135 c.c. art. 2221 c.c. art. 1 l. fall.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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