| Ricordate le difficolta' incontrate dalla giurisprudenza e dalla
dottrina nell' individuare gli elementi di raccordo fra l' accordo
sindacale e il decreto presidenziale che lo approva, e chiarite le
ragioni per le quali nessuna delle soluzioni finora prospettate puo'
considerarsi esente da rilievi critici, viene proposta una nuova
ricostruzione della complessa fattispecie che, in stretta aderenza al
dato normativo, considera gli atti in questione come momenti di un'
unica sequenza procedimentale di natura pubblicistica, nell' ambito
della quale il c.d. accordo svolge la funzione di proposta concordata
fra le parti, che apre il procedimento e ne determina l' oggetto,
mentre il decreto presidenziale, che chiude la sequenza, costituisce
l' atto-fonte di produzione della normativa. Vengono quindi indicate
le ragioni che inducono a ritenere che, con gli accordi sindacali, la
legge quadro sul pubblico impiego abbia inteso istituire una nuova
fonte di produzione di diritto obiettivo, che non e' riconducibile
nello schema del regolamento governativo, nonostante le contrarie
indicazioni che sembrerebbero emergere dalla l. 23 agosto 1988, n.
400. Vengono infine chiariti i rapporti che, nell' ambito del sistema
delle fonti del diritto, intercorrono fra gli accordi sindacali e le
altre norme che concorrono a dettare la disciplina complessiva del
rapporto d' impiego pubblico.
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