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182941
IDG900900517
90.09.00517 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tarzia Giuseppe
La domanda giudiziale non e' una condotta antisindacale
Nota a decr. Pret. Milano 7 aprile 1989
Riv. dir. proc., s. 2, an. 44 (1989), fasc. 3, pag. 855-864
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02320; D40421; D762
La sentenza in nota, secondo la quale non si puo' ricorrere alla tutela di cui all' art. 28 dello Statuto dei lavoratori per reprimere l' ingiusto esercizio di un' azione giudiziaria, consente all' A. di riesaminare una sentenza clamorosa della Cassazione del 1984. Essa ritenne comportamento antisindacale un ricorso del datore di lavoro ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere la cessazione di uno sciopero, da lui ritenuto illegittimo, dei propri dipendenti. La Cassazione, sul presupposto della legittimita' di quello sciopero, statui' che, con l' azione cautelare, il datore di lavoro aveva posto in essere un' azione che, indipendentemente dall' esito del procedimento, integrava gli estremi dell' aantisindacalita', ed era perseguibile attraverso la procedura prevista dall' art. 28 l. 300/1970. Questa tesi, respinta ora dal Pretore di Milano, confligge irrimediabilmente con la garanzia costituzionale dell' azione.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 96 c.p.c.
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