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182947
IDG900900523
90.09.00523 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giunta Fausto
Frazionamento del permesso-premio, liberazione di piu' detenuti e ordine pubblico: i ermini di una delicata questione
Nota a Trib. sorveglianza Roma 25 novembre 1987
Cass. pen., an. 29 (1989), fasc. 4, pag. 693-700
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D644
Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, il permesso-premio non puo' essere frazionato in piu' uscite distanziate. Il frazionamento e' inammissibile, piu' che per motivi di ordine pubblico, in ragione della tassativita' dei limiti temporali posti dall' art. 30 ter dell' ordinamento penitenziario. Tuttavia il Tribunale, pur sostenendo l' inammissibilita' di tale permesso-premio, non ha nascosto il proprio comprensibile favore per il prosieguo dell' esperimento teatrale che aveva dato luogo al frazionamento del permesso. Infatti ha dichiarato non darsi luogo a procedere sui permessi impugnati, richiamandosi alla giurisprudenza in materia, secondo cui non e' possibile pronunciarsi "quando, nelle more della procedura, la data dell' evento o l' occasione per cui il permesso viene richiesto sia ormai passata". L' A. si propone di verificare se la conclusione cui perviene la decisione sia davvero uno "strappo" alla lettera e allo spirito dell' art. 30 ter, conseguito attraverso un "escamotage" procedurale, ovvero se essa possa giustificarsi con piu' plausibili rilievi sostanziali. La verifica porta a risultato positivo.
art. 30 ter l. 26 luglio 1975, n. 354 l. 10 ottobre 1986, n. 663
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