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| IDG900900523 | |
| 90.09.00523 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giunta Fausto
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| Frazionamento del permesso-premio, liberazione di piu' detenuti e
ordine pubblico: i ermini di una delicata questione
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| Nota a Trib. sorveglianza Roma 25 novembre 1987
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| Cass. pen., an. 29 (1989), fasc. 4, pag. 693-700
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D644
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| Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, il permesso-premio non
puo' essere frazionato in piu' uscite distanziate. Il frazionamento
e' inammissibile, piu' che per motivi di ordine pubblico, in ragione
della tassativita' dei limiti temporali posti dall' art. 30 ter dell'
ordinamento penitenziario. Tuttavia il Tribunale, pur sostenendo l'
inammissibilita' di tale permesso-premio, non ha nascosto il proprio
comprensibile favore per il prosieguo dell' esperimento teatrale che
aveva dato luogo al frazionamento del permesso. Infatti ha dichiarato
non darsi luogo a procedere sui permessi impugnati, richiamandosi
alla giurisprudenza in materia, secondo cui non e' possibile
pronunciarsi "quando, nelle more della procedura, la data dell'
evento o l' occasione per cui il permesso viene richiesto sia ormai
passata". L' A. si propone di verificare se la conclusione cui
perviene la decisione sia davvero uno "strappo" alla lettera e allo
spirito dell' art. 30 ter, conseguito attraverso un "escamotage"
procedurale, ovvero se essa possa giustificarsi con piu' plausibili
rilievi sostanziali. La verifica porta a risultato positivo.
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| art. 30 ter l. 26 luglio 1975, n. 354
l. 10 ottobre 1986, n. 663
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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