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Documento


182984
IDG901200560
90.12.00560 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
(a cura di De Dominicis Giuseppe)
Deroghe convenzionali alla decadenza della garanzia fideiussoria
Nota a Cass. 8 febbraio 1989, n. 786
Bancaria, an. 45 (1989), fasc. 4, pag. 57
D30680; D3153
La decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, per effetto della mancata proposizione della domanda ad adempiere contro il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza della sua obbligazione, puo' essere oggetto di deroga convenzionale o di rinuncia da parte dell' interessato. In realta' la norma contenuta nell' art. 1957 c.c. non e' ne' inderogabile ne' irrinunciabile.
art. 1957 c.c. Cass. 20 aprile 1982, n. 2461
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