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183011
IDG901200587
90.12.00587 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
(a cura di De Dominicis Giuseppe)
Il giudice puo' vietare la pubblicazione di un protesto
Nota a Cass. sez. un. civ. 3 aprile 1989, n. 1612
Bancaria, an. 45 (1989), fasc. 11, pag. 50
D3140; D44022
La persona lesa da un protesto illegittimo non solo ha il diritto di valersi della rettifica, ma anche di impedire il compiersi della lesione della verita' e del suo onore, con il ricorso alla tutela apprestata dall' art. 700 c.p.c. La pubblicazione del protesto cambiario, infatti, non costituisce atto amministrativo e percio' il giudice ordinario, anche con provvedimento d' urgenza, puo' ordinare la sospensione alla Camera di Commercio.
art. 700 c.p.c.
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