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183029
IDG901200605
90.12.00605 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pifferi Giuseppe
Assegno spettante al pubblico dipendente per decisa sua sospensione cautelare dall' impiego
Nota a Cons. Stato sez. V 18 aprile 1989, n. 266
Riv. amm. Rep. it., an. 140 (1989), fasc. 10, pag. 1538-1539
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14314; D7440
La decisione da' l' interpretazione della nozione di "stipendio" di cui all' art. 12 d.p.r. 3/1957 ai fini della determinazione dell' assegno alimentare, corrispondente alla meta' dello "stipendio", concesso all' impiegato sospeso dal servizio. Esso deve ritenersi comprensivo di tutte quelle attribuzioni patrimoniali fisse che, per periodicita', costanza e generalita' di corresponsione presentano gli stessi caratteri fondamentali dello stipendio e ne seguono la sorte, come l' assegno perequativo, la tredicesima mensilita' e l' indennita' integrativa speciale.
art 82 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
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