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183051
IDG901200627
90.12.00627 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pennarola Carlo
Solidarieta' tributaria e dipendenza dell' INVIM dalla imposta di registro nella nuova giurisprudenza della Commissione Centrale
Nota a Comm. Centr. sez. XXVII 10 aprile 1989, n. 2619
Riv. giur. edil., an. 32 (1989), fasc. 5, pt. 1, pag. 740-747
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2141; D23104; D24055
Secondo la Commissione Tributaria Centrale, il giudizio formatosi nei confronti di alcuni coobbligati si estende agli altri rimasti estranei al giudizio in applicazione dell' art. 1306 c.c. Cio' perche' ai condebitori solidali che non partecipano al processo instaurato da altri si estendono sempre gli effetti favorevoli. Questa decisione e' stata confermata dalla Cassazione. La decisione risolve positivamente anche il problema se la valutazione dell' immobile effettuata dall' ufficio tributario ai fini dell' imposta di registro e' preminente rispetto all' INVIM al punto che l' imponibile cosi' determinato rimane inscindibile e unico.
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 art. 57 d.p.r. 26 ottobre 1986, n. 131 art. 1306 c.c.
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