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183077
IDG901200653
90.12.00653 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Falcon Giandomenico
Questioni nuove e vecchie in tema di rinvio della legge regionale
Nota a C. Cost. 11 ottobre 1988, n. 973
Regioni, an. 17 (1989), fasc. 6, pag. 1829-1843
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D03101; D03120
La Regione Veneto approva una propria legge in un primo testo che viene rinviato dal Governo in relazione agli artt. 2 e 3. La Regione torna ad approvare la legge negli articoli rinviati, modificando largamente l' art. 2, mantenendo immutato l' art. 3; ne ricava un secondo rinvio, ancora concernente entrambi gli articoli: per motivi nuovi l' art. 2, per motivi in parte coincidenti con quelli del primo rinvio l' art. 3. Di fronte al nuovo rinvio, la Regione riapprova ulteriormente la legge, stavolta senza modifiche. Il Governo impugna la legge riapprovata davanti al giudice costituzionale; ma di fronte al giudice, la difesa regionale eccepisce l' inammissibilita' del secondo rinvio, sia in relazione alla disposizione modificata a seguito del primo rinvio, sia in relazione a quella nella stessa occasione confermata. L' A. esamina i problemi relativi al rapporto tra legge regionale nella sua unitarieta' di atto giuridico e le singole disposizioni legislative che la compongono, nella prospettiva del sindacato sulla legge regionale. Inoltre, propone una riflessione sul criterio introdotto dalla Corte con la sentenza 158 del 1988 quale strumento di discrimine, nella "seconda approvazione" conseguente al rinvio, tra "legge nuova", e percio' ancora rinviabile, e "legge riapprovata", e percio' soltanto impugnabile.
C. Cost. 11 febbraio 1988, n. 158
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