| 183077 | |
| IDG901200653 | |
| 90.12.00653 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Falcon Giandomenico
| |
| Questioni nuove e vecchie in tema di rinvio della legge regionale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a C. Cost. 11 ottobre 1988, n. 973
| |
| Regioni, an. 17 (1989), fasc. 6, pag. 1829-1843
| |
| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
| |
| D03101; D03120
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La Regione Veneto approva una propria legge in un primo testo che
viene rinviato dal Governo in relazione agli artt. 2 e 3. La Regione
torna ad approvare la legge negli articoli rinviati, modificando
largamente l' art. 2, mantenendo immutato l' art. 3; ne ricava un
secondo rinvio, ancora concernente entrambi gli articoli: per motivi
nuovi l' art. 2, per motivi in parte coincidenti con quelli del primo
rinvio l' art. 3. Di fronte al nuovo rinvio, la Regione riapprova
ulteriormente la legge, stavolta senza modifiche. Il Governo impugna
la legge riapprovata davanti al giudice costituzionale; ma di fronte
al giudice, la difesa regionale eccepisce l' inammissibilita' del
secondo rinvio, sia in relazione alla disposizione modificata a
seguito del primo rinvio, sia in relazione a quella nella stessa
occasione confermata. L' A. esamina i problemi relativi al rapporto
tra legge regionale nella sua unitarieta' di atto giuridico e le
singole disposizioni legislative che la compongono, nella prospettiva
del sindacato sulla legge regionale. Inoltre, propone una riflessione
sul criterio introdotto dalla Corte con la sentenza 158 del 1988
quale strumento di discrimine, nella "seconda approvazione"
conseguente al rinvio, tra "legge nuova", e percio' ancora
rinviabile, e "legge riapprovata", e percio' soltanto impugnabile.
| |
| C. Cost. 11 febbraio 1988, n. 158
| |
| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
| |